Le nuove regole per l’acquisto delle Società di calcio.

Anche sulla scia del caso Parma (nonostante in verità il dibattito fosse in corso da tempo) il Consiglio Federale della FIGC di marzo 2015 aveva approvato un set di nuove norme che dovrebbero limitare l’acquisto di partecipazioni (superiori al 10% in società di calcio a soggetti privi dei  requisiti di “onorabilità e solidità finanziaria”.

La normativa è stata resa pubblica con il Comunicato Ufficiale della Segreteria n. 72/A, composto di soli 5 articoli, che introduce i nuovi vincoli:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A LIVELLO PROFESSIONISTICO DI CUI AL C.U. N. 189/A DEL 26 MARZO 2015

(di seguito: Regolamento)

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% al capitale di una società sportiva affiliata alla FIGC ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti nel presente Regolamento (di seguito insieme: Requisiti). Nel caso in cui gli Acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di questi dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria previsti.

2. Requisiti di onorabilità.

I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti):

non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati puniti con pena edittale massima superiore a 5 anni;

non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di cui alla L. 401/1989 ed alla L. 376/2000;

non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di truffa ed appropriazione indebita;

devono sottoporsi, con esito favorevole, alle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche.

3. Requisiti di solidità finanziaria.

Gli Acquirenti dovranno presentare alla Lega la dichiarazione di almeno un istituto di credito di primaria importanza nazionale e/o estera, con il quale abbiano rapporti economici da almeno un anno, che attesti:

  •  che l’Acquirente dispone di buona base finanziaria e riscuote stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici;

  • che l’Acquirente è meritevole, sotto il profilo bancario, di adeguato fido e che è soggetto senz’altro valido in ordine agli impegni che assume;

  • che l’Acquirente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che, alla data della dichiarazione, è in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte alle esigenze relative all’impegno assunto con l’Acquisizione;

  • che le risorse finanziarie impiegate nell’Acquisizione provengono dall’attività economico-sociale dell’Acquirente o dalla disponibilità di altre fonti lecite indicate.

4. La documentazione attestante i requisiti sopra indicati dovrà essere presentata alla Lega entro 30 (trenta) giorni dall’Acquisizione della partecipazione.

La mancata presentazione della documentazione o la mancanza, anche parziale di uno solo dei Requisiti, non consente il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o azioni all’Acquirente e determina l’impossibilità per la Società sportiva di associarsi alla Lega per la stagione sportiva immediatamente successiva all’Acquisizione.

5. Entrata in vigore

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale della FIGC.

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