Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 08-06-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante:
«Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2016;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'
sostituito dal seguente: «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 7. Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicita' e trasparenza
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in
materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.
190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo
di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di
trasparenza;
b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della
valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito
istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni
concernenti:
1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed
esecuzione degli appalti pubblici;
2) il tempo medio di attesa per le prestazioni
sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario
nazionale;
3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti
di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture,
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle
imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in
capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le
previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
d) precisazione dei contenuti e del procedimento di
adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di
prevenzione della corruzione e della relazione annuale del
responsabile della prevenzione della corruzione, anche
attraverso la modifica della relativa disciplina
legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei
controlli in fase di attuazione, della differenziazione per
settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti
di misurazione e valutazione delle performance nonche'
dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi
rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e
delle responsabilita' dei soggetti interni che intervengono
nei relativi processi;
e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di
pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare
le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano
assolti attraverso la pubblicita' totale o parziale di
banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
f) definizione, in relazione alle esigenze connesse
allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, e successive modificazioni, dei diritti dei membri
del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti
amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle
norme sulla trasparenza amministrativa, nonche' dei limiti
derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei
casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e
privati;
g) individuazione dei soggetti competenti
all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli
obblighi di trasparenza;
h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione,
riconoscimento della liberta' di informazione attraverso il
diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque,
indipendentemente dalla titolarita' di situazioni
giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o
di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione
delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi
dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e successive modificazioni, con modifiche della
relativa disciplina, mediante l'unificazione o
l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni
centrali e periferiche competenti, e previsione di un
sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato
all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le
Prefetture - Uffici territoriali del Governo; previsione di
sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano
alle disposizioni normative in materia di accesso, di
procedure di ricorso all'Autorita' nazionale anticorruzione
in materia di accesso civico e in materia di accesso ai
sensi della presente lettera, nonche' della tutela
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive
modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri della Commissione
parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
3. In attesa della realizzazione del sistema unico
nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il Governo e' delegato ad adottare,
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese
relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche
se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle voci di listino per prestazioni
obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei
servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di
almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe stabilite con
il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio
2001;
b) adozione di un tariffario per le prestazioni
funzionali alle operazioni di intercettazione sulla base
del costo medio per tipologia di prestazione rilevato
dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente, al
fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari
almeno al 50 per cento;
c) definizione dei criteri e delle modalita' per
l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di
intercettazione in conseguenza delle innovazioni
scientifiche, tecnologiche e organizzative;
d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese
di intercettazione, anche al fine di velocizzare le
operazioni di pagamento;
e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente
incompatibile con i principi di cui al presente comma.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso
nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,
decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo
schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni
che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.».
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254.
Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156.
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Note all'art. 1:
Si riporta il titolo del citato decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, come modificato dal presente decreto:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.».
Fonte: ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione.