Ecco nel dettaglio l’attuale legge.
Nell’accingersi all’analisi della Legge 23 marzo 1981, n. 91, occorre innanzitutto premettere che ella va riguardata nell’ottica dei rapporti tra ordinamenti: l’ordinamento generale dello Stato da una parte e l’ordinamento sportivo dall’altra: sotto questo profilo, di ordine generalissimo, la l. 91 ha infatti il significato di rivendicare alla potestà legislativa statale la disciplina dei rapporti tra gli operatori dello sport e le società e Federazioni per quanto attiene la prestazione dell’attività sportiva come attività di lavoro, salvo poi ridistribuire ambiti di intervento normativo alle Federazioni stesse e alla contrattazione sindacale1.
L’intervento dei giudici, sia in tema di collocamento, sia nella definizione della natura (subordinata/autonoma) del rapporto, nonché la costante e incisiva presenza dell’associazione sindacale dei calciatori (Associazione Italiana Calciatori – A.I.C.), ha indotto il legislatore ad accogliere l’invito contenuto nell’o.d.g. votato alla Camera in data 27 luglio 1978, e quindi a regolare e tutelare gli interessi sociali, economici e professionali degli atleti e dei lavoratori sportivi in genere.
La legge 91/1981 è suddivisa in quattro capi, di cui il primo (artt. da 1 a 9) dedicato allo sport professionistico, il secondo (artt. da 10 a 14) alle società sportive e alle Federazioni sportive nazionali, il terzo, composto dal solo art. 15, alle disposizioni tributarie, l’ultimo (artt. da 16 a 18) alle disposizioni transitorie e finali.
Premetto che in questa sede mi limiterò ad esaminare gli aspetti della legge suddetta relativi all’ambito soggettivo di applicazione e ai requisiti oggettivi del rapporto di lavoro sportivo professionistico.
L’art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 91 statuisce testualmente che “L’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”: tale disposizione rappresenta un limite sia per le eventuali intromissioni dell’ordinamento sportivo propriamente detto (che si traducono in ostacoli all’esercizio di dette attività da parte di chiunque, in forma singola o associata), sia nei confronti dello stesso ordinamento generale, il quale non può introdurre normative che prevedano impedimenti non consentiti.
Con specifico riferimento allo sportivo professionista, il principio suddetto è espressione della libertà di contrarre, nonché, nell’ambito della disciplina dettata dalla legge e dalle altre fonti da questa richiamate, della libertà contrattuale: in sostanza possiamo affermare che è incompatibile con il riconoscimento e la concreta garanzia di tale libertà qualsiasi vincolo, pur contrattualmente assunto, che ne determini in pratica l’annullamento.
Alla luce dell’art. 1 si assiste dunque ad una valorizzazione della libertà di contrattare, precedentemente vietata a causa del vincolo sportivo, ed ora consacrata dall’art. 5 (durata massima e cessione del contratto), dall’art. 6 (libertà di stipulare un nuovo contratto alla scadenza di quello precedente), ed in particolare dall’art. 16 (abolizione graduale del vincolo).
A ben vedere, tuttavia, l’attività sportiva si manifesta pienamente libera solo allorquando venga svolta come attività ricreativa e formativa, e quindi come impiego di tempo libero. Quando invece venga spiegata a livello professionistico, la riconosciuta libertà appare congruamente ridimensionata per il monopolio di fatto instaurato dalle Federazioni nei singoli settori sportivi e per la consequenziale carenza di adeguati spazi operativi esterni all’ordinamento sportivo2.
Venendo ad esaminare l’ambito soggettivo di applicazione della legge 91/1981, ex parte laboris, si osserva che quest’ultima, al successivo art. 2, limita la propria applicabilità esclusivamente agli sportivi professionisti, con esclusione quindi di quel vasto numero di atleti che non possono essere definiti tali, ma appartengono all’area del dilettantismo sportivo: in particolare, secondo il predetto art. 2, ai fini dell’applicazione della legge, “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
In questo ambito di applicazione dell’attività sportiva il tesserato agisce non solo per il raggiungimento del risultato, bensì è mosso dall’interesse principale di trarre da tale pratica il proprio sostentamento, scambiando prestazioni agonistiche contro retribuzione. Di contro, per la società sportiva l’utilizzazione del tesserato, ed in particolare dell’atleta, è finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, che è, o meglio dovrebbe essere, quello della competizione sportiva e non dello spettacolo, il quale deve appunto essere una conseguenza dell’attività sportiva diretta in primis alla competizione: ciò in quanto è evidente che se l’oggetto sociale dell’attività sportiva fosse lo spettacolo, che per sua natura prevede un copione da rispettare, si fuoriuscirebbe dallo sport ed entreremmo nel campo dell’illecito sportivo.
L’acquisto dello status di sportivo professionista presuppone, come risulta dalla disposizione sopra citata, l’esistenza di requisiti tanto soggettivi che oggettivi.
Per quanto riguarda i primi, la qualifica in questione spetta certamente alle figure espressamente richiamate dalla legge, e cioè agli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi e ai preparatori atletici che abbiano ottenuto la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali: si discute tuttavia se tale formulazione legislativa, che individua specifiche figure professionali in numero chiuso, abbia contenuto tassativo o sia invece estensibile ad altre categorie, potendosi in quest’ultimo caso allargare l’applicazione della legge 91/1981 anche ad altri soggetti non rientranti tra le figure elencate.
A quest’ultimo proposito occorre evidenziare che la legge in esame introduce ampie deroghe, spesso peggiorative, alla disciplina comune del lavoro subordinato, che precludono un ampliamento di fatto del suo ambito di applicazione oltre i limiti soggettivi tracciati dalla legge stessa: ciò non impedisce tuttavia che le Federazioni stesse possano individuare nuove professionalità, rientranti in una delle figure generali indicate dalla legge, nei cui confronti quest’ultima troverà pertanto applicazione.
Inoltre, come è stato giustamente osservato, i soggetti individuati dall’art. 2 sono caratterizzati da un elemento comune costituito dal concorso diretto della loro attività, anche mediante il miglioramento e il perfezionamento della prestazione agonistica, la sua impostazione e finalizzazione sotto l’aspetto tecnico-agonistico, al conseguimento del miglior risultato sportivo, al quale sembrano invece essere estranee altre figure professionali che, pur potendo essere legate da un rapporto con la società sportiva, esercitano tuttavia competenze non strettamente connesse all’attività agonistica, quali per esempio i medici, i massaggiatori, gli impiegati o gli incaricati di mansioni amministrative o organizzative o di servizi ausiliari3. Pertanto, non rientrando nell’alveo della l. 91/1981, tali rapporti devono ritenersi regolati dal diritto comune.
In senso opposto si esprime invece il Duranti, il quale esclude che l’elencazione delle attività di cui all’articolo in questione debba considerarsi tassativa, e propende quindi per un’interpretazione estensiva. Appare infatti più conforme allo spirito della legge ritenere che il legislatore abbia inteso indicare esemplificativamente le figure degli operatori sportivi più frequenti e note, senza escludere l’estensione della tutela propria del professionista anche ad altre figure di tecnici dello sport eventualmente previste o prevedibili dagli ordinamenti federali4. L’interpretazione estensiva, del resto, come sottolinea lo stesso Duranti, è quella maggiormente conforme al carattere garantistico della legge, la quale tende appunto a riconoscere la qualifica di prestazioni di lavoro subordinato a tutta quella serie di rapporti tipici del mondo sportivo che appaiono sostanzialmente riconducibili a tale genus di prestazioni, mentre la tassatività appare completamente priva di ratio.
Dal lato del datore, innanzitutto occorre far riferimento alla disposizione dell’art. 10 comma 1 della legge in esame, ai sensi del quale “Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata”. In tal modo la legge ha ripreso, estendendolo a tutte le società sportive professionistiche, oltre a quelle del calcio, quanto era già previsto nell’ordinamento interno della FIGC, dove, mediante una complessa opera di riforma che aveva portato, nella seconda metà degli anni Sessanta, alla trasformazione delle associazioni calcistiche militanti nei campionati nazionali di serie A e B in società per azioni, si mirava al loro risanamento finanziario anche mediante l’osservanza delle norme sulla formazione e sulla pubblicità del bilancio. La legge in esame, privilegiando anch’essa l’obiettivo della corretta gestione delle società sportive professionistiche, è andata oltre, introducendo un sistema più rigoroso di controllo da parte delle Federazioni, il quale si avvale di una serie di meccanismi tra i quali si segnala l’obbligo, previsto dal comma 2 dell’art. 4, di deposito del contratto di lavoro presso la Federazione per l’approvazione.
Quanto ai requisiti oggettivi, occorre distinguere tra presupposti ed elementi oggettivi del rapporto di lavoro subordinato professionistico. I primi riguardano profili istituzionali dell’organizzazione sportiva nella quale il rapporto stesso si inserisce, e sono:
a) l’esercizio dell’attività sportiva nell’ambito delle discipline regolate dal CONI: ciò significa che la l. 91/1981 è applicabile soltanto ai contratti stipulati tra tesserati e società affiliate alle Federazioni sportive nazionali, mentre ne restano esclusi i soggetti appartenenti ad altri organismi sportivi e a maggior ragione le attività non olimpiche (cioè non regolamentate dal CONI);
b) il riconoscimento da parte della rispettiva Federazione di appartenenza di un settore di attività specificatamente regolato in forma professionistica, cercando in tal modo di lasciare alle singole Federazioni piena autonomia di determinazione in merito ad una delle materie più delicate della regolamentazione dell’attività sportiva, qual è appunto la definizione del discrimine tra sport professionistico e sport dilettantistico: ciò significa che rimangono fuori dal campo di applicazione della legge le attività per le quali le Federazioni non abbiano provveduto a tracciare il discrimine tra dilettantismo e professionismo. La legge 91/1981 richiede dunque anche la ricorrenza di un elemento formale, non di derivazione legislativa, costituito dalla qualificazione da parte delle Federazioni della figura dello sportivo professionista, elemento la cui necessaria ricorrenza trova ragione nell’esigenza di evitare un’eccessiva dilatazione dell’area del professionismo sportivo, nel quale avrebbe finito col rientrare ogni attività sportiva svolta dietro compenso e con carattere di continuità.
Tuttavia la soluzione adottata dal legislatore ha suscitato nella dottrina notevoli perplessità: è stato infatti da più parti osservato come il sistema delineato dalla legge 91/1981 abbia in concreto escluso dal suo ambito di applicazione tutti i casi di “professionismo di fatto”, e cioè quegli atleti che sono inquadrati come dilettanti unicamente perché la Federazione di appartenenza non ha provveduto a distinguere tra dilettanti e professionisti, pur svolgendo costoro attività sportiva a titolo oneroso e continuativo, traendo dalla stessa l’unica, o comunque la preponderante, fonte di reddito. E’ evidente dunque che di fronte a situazioni sostanzialmente identiche l’elemento discretivo costituito dal provvedimento formale della qualificazione da parte della Federazione finisce con il determinare l’applicazione di diverse regolamentazioni giuridiche senza reale giustificazione5.
Alla stregua di tali considerazioni parte della dottrina ritiene che, pur in assenza dell’elemento della qualificazione da parte delle Federazioni, il professionismo di fatto dovrebbe trovare tutela nelle norme di cui alla legge 91/1981, e ciò allo scopo di evitare una palese disparità di trattamento, non consentita dall’identità delle situazioni concrete da disciplinare: tale impostazione interpretativa non sembra tuttavia percorribile a causa della imprescindibilità, per la configurazione del professionismo sportivo, del requisito della qualificazione da parte delle Federazioni6.
Gli elementi oggettivi del rapporto riguardano, invece, i caratteri e le modalità della prestazione di lavoro offerta, e sono:
a) l’onerosità, nel senso che la prestazione deve essere remunerata con un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità della prestazione stessa, la cui misura viene poi liberamente determinata dalle parti contraenti, salvo il rispetto di minimi collettivi comunque assai inferiori ai compensi pattuiti in concreto;
b) la continuità dell’esercizio dell’attività sportiva: tale elemento è stato criticato in particolare dal Duranti, il quale, partendo dal presupposto che esso può caratterizzare anche l’attività del dilettante (si pensi ad esempio alla periodicità ed alla frequenza degli impegni settimanali cui sono sottoposti atleti e tecnici di una società calcistica che partecipi ad un campionato riservato ai dilettanti), sostiene che più che l’elemento della continuità andrebbe richiamato quello della prevalenza, nel senso che professionista sportivo è colui che pratica lo sport per professione e per il quale dunque l’attività sportiva è l’attività prevalentemente esercitata rispetto ad altre e dalla quale ricava un reddito.
Questa affermazione risulta avvalorata anche da un punto di vista sistematico: infatti, se si considera la continuità di esercizio dell’attività come elemento essenziale della qualifica di professionista sportivo, si deve necessariamente giungere alla conclusione che il professionista stesso non può mai essere prestatore d’opera nelle ipotesi di cui all’art. 3 comma 2 (che si riferiscono, come dirò tra poco, a casi nei quali difetta appunto proprio l’elemento della continuità di esercizio dell’attività lavorativa), il che, evidentemente, non è sostenibile.
Ad ulteriore conferma di ciò, le Federazioni, agli elementi oggettivi stabiliti dalla legge, hanno aggiunto in taluni casi quello della prevalenza dell’esercizio dell’attività sportiva rispetto ad altre possibili occupazioni, come ad esempio la FIGC, che ha definito professionista colui che pratica tale attività come lavoro primario7.
Limitato dunque il proprio ambito di applicazione al professionismo sportivo così come individuato ai sensi del già citato art. 2, la legge 91/1981, al successivo art. 38, stabilisce che “la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”: in sostanza il legislatore ha introdotto, con riferimento alla sola figura dell’atleta (e non anche per le altre figure di sportivi professionisti richiamate nell’articolo precedente, cioè allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici), una presunzione di lavoro subordinato, mentre per gli altri sportivi professionisti la subordinazione dell’attività prestata va accertata in concreto dal giudice, facendo uso degli ordinari criteri ricavabili dagli artt. 2094 e 2222 c.c. secondo l’interpretazione giurisprudenziale che verifica di volta in volta la sussistenza degli elementi di qualificazione nel caso concreto9. Ove sia accertata la natura subordinata del rapporto, si applicheranno le disposizioni dell’art. 4 della legge in esame.
La presunzione assoluta che l’attività continuativa prestata dall’atleta a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato comporterebbe come conseguenza che, laddove tale continuità faccia difetto, si versi nella specie del lavoro autonomo. Sennonché la legge in esame non dà tale generale indicazione, ma elenca espressamente alcune ipotesi di lavoro autonomo, ritenute tali allorquando ricorra almeno uno dei requisiti elencati dal secondo comma dell’art. 3, la presenza di uno solo dei quali è appunto idonea ad integrare il contratto di lavoro autonomo ed escludere il lavoro subordinato che sarebbe altrimenti configurabile. L’adozione di tale metodo (consistente appunto nel distinguere il lavoro subordinato sportivo dal lavoro autonomo non già in linea generale e concettuale, bensì attraverso la specifica individuazione di ipotesi di prestazione d’opera), unitamente al modo in cui si esprime il legislatore, induce a ritenere che l’elencazione dei casi di cui al comma in esame sia da considerare tassativa, nel senso che al di fuori di essi sarebbe preclusa la possibilità di accertare l’eventuale ricorrenza di fattispecie di lavoro autonomo.
Tali requisiti si rinvengono nel fatto che:
a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato per quanto riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, oppure trenta giorni ogni anno.
Da rilevare il parere critico del Duranti nei confronti della lettera della norma, in particolare con riferimento al termine “requisiti” usato dal legislatore: secondo l’Autore per “requisito”, se usato in senso tecnico, deve intendersi la caratteristica di una fattispecie che serve ad identificarla giuridicamente, mentre la legge alle lettere a), b) e c) non individua dei caratteri identificanti l’attività sportiva professionistica esercitata in forma autonoma, bensì singole fattispecie concrete, tra loro distinte e in qualche misura alternative, in ciascuna delle quali il legislatore rinviene un’ipotesi di prestazione d’opera.
Analogamente il D’Harmant, pur riconoscendo al legislatore il merito di aver tentato di predeterminare i requisiti da cui dedurre la natura autonoma del rapporto di lavoro, allo scopo di superare le incertezze dottrinali e giurisprudenziali, ritiene che sorgeranno ugualmente problemi dal punto di vista interpretativo, in quanto le definizioni contenute nelle suddette lettere a), b) e c) sono poco chiare e potrebbero dar luogo a non pochi dubbi.
Ed in effetti la lettura degli elencati casi in cui la legge esclude la subordinazione pone alcune difficoltà interpretative, innanzitutto con riferimento, nel caso della lett. a), alla necessità di definire cosa si intenda per manifestazione sportiva o per collegamento in un breve periodo di tempo di più manifestazioni: manifestazione sportiva è da considerarsi l’evento nella sua completezza ed unitarietà dal punto di vista funzionale, anche se ripartito in una pluralità di gare in uno o più giorni (ad esempio una Sei giorni ciclistica o un torneo ad eliminazione dei concorrenti con rapida sequenza di incontri); analogamente, collegamento tra più manifestazioni significa che ciascun evento agonistico, individuabile in una singola manifestazione, deve essere considerato unitariamente quanto al risultato sportivo finale, ma tutti insieme devono svolgersi in un breve periodo di tempo (come ad esempio avviene nell’ipotesi di ingaggio per disputare un torneo le cui gare sono concentrate in pochi giorni o per partecipare a una gara a tappe, come il Giro d’Italia, che si svolge in un arco di tempo molto più ristretto rispetto alla durata della stagione ciclistica su strada, mentre non potrà essere considerata breve la partecipazione ad un campionato o torneo che occupi tutta o buona parte della stagione sportiva).
La disposizione della lett. b), cioè la mancanza dell’obbligo contrattuale dell’atleta di partecipare alle sedute di preparazione o allenamento, non pone invece particolari problemi interpretativi, anche se occorre rilevare che basterebbe che le parti si astenessero dal prevedere siffatto obbligo o lo escludessero espressamente per eludere la disciplina del lavoro subordinato sportivo, pur in presenza di una prestazione eccedente i limiti suddetti: tale rischio di elusione è tuttavia neutralizzato grazie al meccanismo dell’inserimento nel contratto tipo delle clausole dell’accordo collettivo previsto dal capoverso dell’art. 4, almeno nei casi in cui l’obbligo di partecipazione agli allenamenti è stabilito dalle clausole stesse, così come accade, per esempio, nel caso della FIGC. Tale requisito, per essere compreso nella sua effettiva portata, va dunque letto unitariamente all’art. 4 comma 1 della legge 91/1981, il quale prevede appunto che, nella stipulazione del contratto in forma scritta tra società e professionista sportivo, deve essere prevista “la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”, tra le quali non può non includersi anche l’obbligo di frequentare gli allenamenti e di osservare le indicazioni fornite dai tecnici per il raggiungimento dei fini prefissati.
Con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. c) occorre determinare se nel computo delle ore o dei giorni in essa indicati rientri anche il tempo impiegato per la preparazione o gli allenamenti cui l’atleta sia obbligato a partecipare: la risposta deve ritenersi affermativa, dal momento che anche l’attività in questione fa parte della prestazione sportiva intesa come attività lavorativa richiesta all’atleta, ed anzi ne costituisce complemento. Quanto al contenuto normativo della disposizione in esame, il problema sorge nel momento in cui il contratto non dura esattamente una settimana, un mese o un anno, ma si colloca nelle fasce intermedie di tali periodi, in quanto la disposizione stessa, da un lato, sembra frazionarli assegnando a ciascuno di essi un limite proprio, mentre dall’altro indica parametri temporali differenti, le ore per le settimane e i giorni per il mese e l’anno, il che ci induce a ritenere che il calcolo vada eseguito in riferimento ai periodi durante i quali si prolunga la prestazione, senza possibilità di sovrapporre il calcolo per settimane nell’arco dei mesi e dell’anno e quello per mesi nell’arco dell’anno: in tal modo si può spiegare l’adozione del diverso sistema di calcolo ad ore e a giorni, e si può anche affermare che, in quest’ultimo caso, sia indifferente determinare di quante ore sia formata la giornata lavorativa dell’atleta, essendo sufficiente stabilire l’impegno lavorativo in cinque e trenta giorni, indipendentemente dal numero di ore della prestazione di ciascun giorno. Secondo Persiani, al contrario, il riferimento al giorno corrisponde a quello delle ore che lo compongono, equivalenti a otto alla stregua dell’art. 1 della legge 17 aprile 1925, n. 473, norma di carattere generale e di conseguenza applicabile anche alla disciplina speciale del lavoro sportivo, per cui i limiti devono considerarsi superati quando le ore di lavoro prestate, ragguagliate al giorno, superano i giorni stabiliti dalla lett. c)10.
Non è tuttavia da escludere la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di uno di lavoro autonomo, sempre che siano ben distinte le prestazioni e i relativi compensi, con la conseguenza che, in caso di recesso della società sportiva da ambedue i rapporti, la stessa è tenuta, per il rapporto di lavoro autonomo (a norma dell’art. 2237 c.c.) solo al compenso per l’opera prestata dal collaboratore, indipendentemente dalla causa del recesso11.
Data la peculiarità della disciplina dettata dalla legge 91/1981, nonché per gli aspetti appena evidenziati, il rapporto di lavoro sportivo subordinato presenta indubbiamente caratteri di specialità rispetto agli ordinari rapporti di lavoro dipendente: con riferimento al rapporto di lavoro in questione si parla infatti di “rapporto speciale”12. Da qui l’esigenza, avvertita dal legislatore, di adeguare il modello di tutela apprestato in via generale per i lavoratori dipendenti alle specifiche condizioni che caratterizzano la posizione nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori.
Ciò che innanzitutto emerge dalla disciplina dettata per il lavoro sportivo, nei suoi elementi di specialità, è che in ambito sportivo la subordinazione dei prestatori di lavoro non rientra esattamente nei contorni di quella che con una sola parola può essere definita come “eterodirezione”: i requisiti della subordinazione degli atleti sportivi professionisti non si risolvono nella soggezione alle direttive emanate dal datore di lavoro e al suo controllo, ma riguardano anche, e forse soprattutto, altri caratteri della prestazione, in particolare le sue cadenze temporali, le quali non sono invece decisive, al di fuori di questa speciale disciplina, agli effetti della qualificazione del rapporto come lavoro subordinato.
La scelta del legislatore è stata dettata in particolare dall’evidente implicazione, nell’ambito del contratto di lavoro sportivo, della persona dell’atleta e delle sue doti fisiche, che assumono rilievo preponderante rispetto agli elementi dell’inserimento materiale nell’azienda e all’eterodirezione, elemento quest’ultimo che perde ogni valore distintivo.
Tuttavia la specialità del rapporto, se implica la presenza di una disciplina autonoma, non esclude tuttavia l’intervento sussidiario della disciplina generale: a tal proposito sembra infatti da condividere l’opinione di quella parte della dottrina, con a capo Dell’Olio, secondo cui l’applicazione al lavoro sportivo subordinato della l. 91/1981 non esclude l’applicabilità allo stesso di ogni norma di carattere generale non ricompresa nella legge stessa, ma con la stessa compatibile13.
In via conclusiva possiamo osservare come, nonostante le perplessità espresse dalla dottrina, la legge in esame abbia il merito di aver suggellato, a livello normativo, la natura intrinsecamente lavorativa della prestazione sportiva, inidonea a trovare adeguata e consapevole tutela nell’ordinamento sportivo, ma bisognosa di una sua specifica identificazione in quanto tale, nonché di un’adeguata protezione ad opera della legislazione statale e comunitaria, in linea con quella apprestata per la generalità dei lavoratori.
Va poi messo in evidenza che nella direzione della natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo, sia pure dotato di sue specificità, si sono mosse anche altre legislazioni, come ad esempio quelle dei paesi dell’America Latina, anche se soltanto in Brasile (legge n. 9615/1998 modificata nel 2000 e nel 2001) e in Argentina (legge n. 20160/1974) esistono leggi speciali in materia, mentre in altri paesi (Messico e Venezuela) al lavoro sportivo è stato dedicato un capitolo all’interno della legge generale sul lavoro, ed è prevista la possibilità di integrare quanto stabilito a livello legislativo con accordi e convenzioni. In Europa invece, accanto a legislazioni che, come quella italiana, si muovono nel senso della subordinazione del lavoro in questione, si segnala il diverso orientamento espresso in Austria da recenti proposte legislative più propense a configurare come autonomo il rapporto di lavoro dello sportivo professionista, le quali, tenuto conto delle difficoltà applicative della legge generale sul diritto del lavoro subordinato, mirano soprattutto a sgravare le società sportive dagli oneri contributivi e fiscali connessi all’identificazione del lavoro sportivo come subordinato.
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1 D. Duranti, L’attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv. it dir. lav., 1983, I, pag. 699-700.
2 G. Vidiri, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, in Giust. civ., 1993, II, pag. 209.
3 V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 20.
4 D. Duranti, cit., 1983, I, pag. 706.
5 M. T. Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2004 , pag. 53 e seg..
6 Se a ciò si aggiunge che con la legge 289/2002 anche i sodalizi sportivi dilettantistici possono costituirsi sottoforma di società di capitali, il discusso elemento qualificatorio risulta essere l’unico veramente rilevante per discriminare, ai fini dell’applicazione della legge 91/1981, il professionismo da ogni altra attività sportiva non ascrivibile a tale categoria.
7 G. Giugni, La qualificazione di atleta professionista, in Riv. dir. sport., 1986, pag. 169.
8 La norma in esame rovescia la previsione dell’art. 4 del disegno di legge presentato al Senato, secondo cui “La prestazione dello sportivo professionista è considerata prestazione di lavoro autonomo”, e sancisce che la regola è quella del rapporto di lavoro subordinato, mentre il lavoro autonomo costituisce l’eccezione.
9 Sul punto è particolarmente chiara Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in Giust. civ., Mass., 1996, pag. 1799, secondo cui “la l. 23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell’atleta professionista, stabilendo specificatamente all’art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell’art. 2 la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”. Ne deriva che l’attività sportiva resa dall’atleta professionista in maniera continuativa, onerosa, e, occorre aggiungere, in favore di una società di capitali (dal momento che la costituzione in tale forma costituisce il requisito soggettivo richiesto al datore di lavoro di uno sportivo professionista), sarà automaticamente considerata di natura subordinata, con applicazione delle norme della legge 91/1981, mentre per gli altri sportivi professionisti la ricorrenza dei medesimi requisiti non varrà da sola a trarre le medesime conclusioni in ordine alla natura del rapporto, dovendosi in tal caso accertare la presenza della subordinazione, posto che onerosità e continuità della prestazione ben potrebbero conciliarsi anche con un’ipotesi di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.
I criteri accennati per la determinazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sono l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’azienda datoriale e il suo assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e, quando essi non siano agevolmente apprezzabili a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, subentrano alcuni criteri sussidiari, quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario predeterminato, il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, ecc.
A quest’ultimo proposito di può ricordare Pret. Napoli, 14 febbraio 1995, in Riv. critica dir. lav., 1995, pag. 627, secondo cui al fine di accertare se un rapporto di lavoro possa ricondursi al genus della subordinazione oppure a quello del lavoro autonomo, deve compiersi un’indagine tanto circa la volontà negoziale manifestata dalle parti, quanto circa le modalità concretamente assunte nel corso del suo svolgimento. Nella specie, il pretore ha ritenuto sussistente il vincolo della subordinazione in ordine alle prestazioni rese, per circa venti mesi, dal preparatore di una squadra di calcio giovanile il quale, pur non essendo mai stato retribuito, aveva assiduamente svolto la sua attività sotto la direzione dell’allenatore, era stato inserito nell’organigramma sanitario del settore, aveva osservato un orario di lavoro prefissato in relazione alla disponibilità del terreno di gioco e, nel periodo in questione, non aveva lavorato in favore di soggetti diversi dalla società convenuta.
10 In ogni caso il calcolo della durata della prestazione e del periodo di riferimento ha, come momento iniziale, l’inizio della prestazione contrattuale.
11 Da citare a tal proposito Cass., Sez. lav., 17 gennaio 1996, n. 354, in cui all’allenatore sportivo responsabile per la prima squadra era stato affidato anche il coordinamento e la supervisione del settore giovanile: La Suprema corte, nel confermare la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la sussistenza di due contratti, nonostante l’unicità del testo negoziale, ha in particolare rigettato il motivo di ricorso relativo alla qualificazione del secondo rapporto come di lavoro autonomo, rilevando che neppure il ricorrente aveva dedotto un impegno superiore a quello previsto dalle lett. b) e c) del già citato art. 3 comma 2, da lui richiamato.
12 La dottrina giuslavoristica definisce “speciali” quei rapporti che, in ragione della specifica posizione del datore di lavoro e/o anche della peculiare natura dell’attività svolta, come è nel caso del lavoro sportivo, richiedono una disciplina, anche solo in parte, differenziata rispetto a quella generale dettata per il rapporto di lavoro nell’impresa, con conseguente adattamento del modello generale di tutela alla specificità del rapporto.
13 M. Dell’Olio, Lavoro sportivo e diritto del lavoro, in Dir. lav., 1988, I, pag. 323.
Fonte: Avv. Gabriele Nicolella