Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, con particolare
riguardo all’art. 1 co. 1, lett. d) di tale provvedimento;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Misure urgenti di
contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale”, con particolare riguardo all’art. 1
co. 3, di tale provvedimento;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile 2020, con particolare
riguardo all’art. 1 co. 2, di tale provvedimento ai sensi del quale “sono sospesi gli eventi e
le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono
sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,
all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo”;
vista l’efficacia delle disposizioni di quest’ultimo Decreto a far data dal 4 aprile 2020 e fino
al 13 aprile 2020;
visto il C.U. FIGC n. 182/A del 2 aprile 2020, il quale delibera “di sospendere sino al 13
aprile 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l’egida della FIGC”;
ritenuto nel caso di specie, in stretta aderenza ai predetti Decreti ed al C.U. FIGC
summenzionato, di dover integrare le previsioni di cui al C.U. LNPB n. 124 dell’11 marzo
2020 (“Sospensione competizioni LNPB”);
dispone
la sospensione di tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B
(ovvero, Campionato Serie BKT 2019/2020 e Campionato Primavera 2 2019/2020) in
programma nel corso di tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M.
dell’1 aprile 2020 nonché dal C.U. FIGC n. 182/A del 2 aprile 2020 e, comunque, sino a
quando le disposizioni statali e federali non intervengano a modificare le stesse.
Si invitano le società a continuare ad attenersi scrupolosamente al rispetto delle
raccomandazioni igienico-sanitarie di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020, suggerendo anche
tutti i propri tesserati e dipendenti a rispettarle.
Si ricorda infine, nuovamente, il divieto delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti
e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo, come previsto dall’art. 1,
co. 2, del D.P.C.M. dell’1 aprile 2020 sopra richiamato.