Di seguito si riporta il testo dalla Corte Sportiva di Appello FIPAV rilasciato in data 23 dicembre 2022.

CSA 06/22/23 – Reclamo avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale C.U. n.15 del 22 Dicembre 2022 (squalifica di tre giornate all’atleta Marco Fabroni)

La Corte Sportiva di Appello

– Letti gli atti ed esaminati i documenti ed i video allegati al ricorso;

– Sentito, nel corso dell’udienza di discussione del 23 dicembre 2022, il Presidente della società reclamante, Sig. Pulvirenti Luigi, il quale:
1) ammetteva, preliminarmente, che l’atleta Fabroni Marco, in qualità di capitano, al momento dei saluti finali si era attardato a parlare con il Direttore di gara, pronunciando all’indirizzo di quest’ultimo non già le frasi offensive riportate nel rapporto arbitrale, ma espressioni di semplice critica del loro operato in un momento di sconforto e di disappunto per l’andamento della gara e, quindi, senza alcuna volontà lesiva nei confronti di chicchessia;
2) specificava che non era costume della società da lui rappresentata, né dei propri atleti e/o degli altri tesserati offendere gli arbitri, oltre che tenere un comportamento non corretto nei confronti degli stessi;

– Ascoltato l’atleta Fabroni Marco, il quale aderiva alla ricostruzione dei fatti rappresentata dal predetto Presidente;

– Udite e verbalizzate le conclusioni formulate in udienza dal Presidente della società reclamante, Sig. Pulvirenti Luigi, che insisteva, in via principale, per l’annullamento della impugnata decisione e, in via subordinata, per la riduzione della squalifica comminata all’atleta.

La Corte, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.

Riguardo all’unico motivo di reclamo, questa Corte intende preliminarmente ribadire che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova per quanto attiene i fatti accaduti durante l’incontro o sul campo di gara; le risultanze degli atti ufficiali non possono, pertanto, essere disattese da mere affermazioni della parte reclamante, dirette a negare od anche solo attenuare il fatto illecito contestato, senza alcun probante supporto testimoniale, documentale e/o video. Dall’esame della documentazione versata in atti dalla società reclamante si rileva, infatti, che nessuna prova è emersa, né è stata fornita dalla ricorrente in merito al mancato proferimento delle parole riportate nel rapporto di gara in questione. L’esame della ripresa video allegata al ricorso (peraltro, dal cui audio non è possibile rilevare alcunché), non smentisce la ricostruzione arbitrale, nella quale si riferisce che il giocatore Fabroni Marco abbia proferito all’indirizzo del Direttore di gara le frasi riportate nel rapporto di gara. L’aver tacciato il Direttore di gara di incompetenza ed averlo apostrofato con la parola “imbecille”, appare, peraltro, un contegno inequivocabilmente lesivo del prestigio e della dignità personale del destinatario, tale da giustificare la sanzione della squalifica. Tuttavia le frasi proferite non paiono meritevoli della squalifica irrogata dal Giudice Unico, e ciò anche in considerazione della particolare situazione in cui si sono verificati i fatti.
Per cui questa Corte, in accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione avanzata in via subordinata ed in osservanza del principio di gradualità della pena, ritiene di dover ridurre ad equità la sanzione irrogata dal Primo Giudice. Ciò anche in considerazione del contegno processuale tenuto dall’atleta, del suo percorso sportivo e dei precedenti giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, dispone di ridurre a 1 (una) giornata di squalifica la sanzione inflitta all’atleta Fabroni Marco.