Come annunciato nelle settimane scorse, al Senato della Repubblica si è discusso del D.L. in riferimento all’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù.

La Lega ha presentato un disegno di legge per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l’istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù come tra l’altro dichiarato dal Ministro dello Sport Andrea Abodi.

I Giochi della Gioventù sono un evento sportivo per studenti dai 7 ai 17 anni. Nel 1968, sono stati fondati dal presidente CONI, Giulio Onesti, con il supporto di dirigenti sportivi come Mario Mazzucca, Mario Vivaldi e Bruno Fabjan. Lo scopo era quello di avvicinare i giovani allo sport attraverso la pratica di diverse discipline dell’atletica leggera, come velocità, mezzofondo, salto in alto, salto in lungo, getto del peso e lancio del vortex. La prima edizione si è tenuta nel 1969, l’ultima manifestazione si svolse nel 1996. Nel 2007, i Giochi della Gioventù sono stati ripresi,ma senza le fasi nazionali. Nel 2017 sono stati nuovamente fermati. Adesso il Governo Meloni ne sta riprogrammando il rilancio.

Ecco il DISEGNO DI LEGGE (PUNTI ESSENZIALI)

Art.1

(Finalità e obiettivi)

  1. La presente legge si impone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l’educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l’espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L’attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l’integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l’organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive , denominata 《Nuovi Giochi della Gioventù 》, che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all’articolo 4.

Art.2

(Istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù)

  1. Sono istituiti i Nuovi Giochi della Gioventù, di seguito denominati 《Giochi》promossi e organizzati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi della Società Sport e salute S.P.A. , sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito, sentite le ragioni le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

Art.6

(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivati dall’attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma 《Fondi di riserva e speciali》della missione 《Fondi da ripartire》dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

“Con l’introduzione di un approccio più moderno dello sport nelle scuole e l’istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù, l’Italia segna un goal” con questa metafora calcistica il Senatore Roberto Marti di origini salentine appartenente al Gruppo Parlamentare della Lega, Presidente della VII Commissione Permanente al Senato (cultura,istruzione,sport) ha presentato il Disegno di Legge in via di approvazione riguardante i Nuovi Giochi della Gioventù.