Art. 19 Impianto sportivo 1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale. 2. In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale. 3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d’ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi. 4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante di Provincie e/o Regioni diverse.La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti. 5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa: – al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; – al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico odi settore giovanile. – al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili; 6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra