REGOLAMENTO CONCESSIONE ESERCIZIO E MARCHIO

REGOLAMENTO CONCESSIONE ESERCIZIO E MARCHIO

EVENTO SPORTIVO CALCISTICO

GIOVANISSIMI DEL SALENTO COPPA SAN MICHELE ARCANGELO”

ART.1 Il Comitato Organizzatore in seguito denominato “ Comitato” promuove la disciplina del giuoco calcio attraverso la realizzazione di appositi tornei rivolti ai settori giovanili della Provincia di Lecce e del territorio Salentino.

I tornei sono, previa richiesta alle delegazioni competenti, affiliati alla Lega Nazionale Dilettanti e Federazione Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile Scolastico e relativo patrocinio al Coni regionale.

ART.2 Il Comitato dispone dei diritti della denominazione “ Giovanissimi del Salento Coppa San Michele Arcangelo”.

ART.3 Il Comitato promuove il torneo calcistico giovanile denominato “ Giovanissimi del Salento Coppa San Michele Arcangelo”, riservato alla categoria giovanissimi delle società calcistiche della Provincia di Lecce e salentine in genere; il torneo adotta i regolamenti federali per il Settore Giovanile e Scolastico per il giuoco del calcio.

ART.4 L’ organizzazione dei tornei per statuto è di competenza del Comitato promotore altresì possono essere disposte per l’ espletamento dell’ oggetto sociale collaborazioni con le società sportive calcistiche del territorio di competenza geografica salentina, regolarmente affiliate alla F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.

ART.5 Su specifica richiesta la società sportiva calcistica può richiedere l’ esercizio organizzativo attraverso apposita domanda sia per effetto esecutivo, ovvero l’ organizzazione dell’ evento sportivo, sia per effetto denominativo- figurativo, ovvero la richiesta dell’ uso del marchio.

ART.6 La concessione dell’ esercizio esecutivo e relativa concessione del marchio sono imprescindibili. La concessione ha un limite temporale di 365 giorni (un anno) a partire dalla data di delibera del Comitato di concessione degli strumenti, la società ricevente può ripresentare la medesima richiesta anche per l’anno successivo, sempre attenendosi allo stesso iter amministrativo .E’ da considerarsi quindi temporanea e parziale alla società ricevente, tutti i diritti restano riservati in natura perpetua al Comitato promotore. Il Comitato si riserva la facoltà di concedere detti strumenti su criteri discrezionali, insindacabili.

Lo svolgimento dell’evento è da considerarsi nel mese di maggio di ogni anno solare.

ART.7 Il Comitato ha facoltà di annullare in qualsiasi momento la suddetta concessione per gravi motivi di inadempimento da parte della società ricevente in termini di violazione dei diritti di immagine per fatti lesivi nei confronti del Comitato e dei suoi membri, per comportamenti antisportivi, per atti discriminatori di varia natura (giuridico, morale, sessuale, religioso, fisico), nei confronti di enti, istituzioni, persone fisiche, per attività di propaganda politica, per non aver ottemperato al versamento del contributo stabilito arbitrariamente dal Comitato per la concessione dell’ uso della denominazione e del marchio che ammonta ad euro 250,00 duecentocinquanta. L’importo del contributo per la concessione del marchio non è negoziabile.

ART.8 La concessione della denominazione e l’ uso del marchio in via esclusiva e temporanea, può avere come ulteriore supporto identificativo partner istituzionali e commerciali. Il partenariato, sottoscritto da entrambi gli attori con apposita convenzione con il Comitato oppure in sostituzione di essi alla società sportiva ricevente l’incarico, va inserito in via integrale ed esaustiva nella seguente denominazione: “ es. Ditta Rossi & Bianchi Footballship”.

ART.9 Le modalità per la richiesta dell’esercizio e dell’uso del logotipo si contempla nella presentazione di un apposito modulo con carta intestata dell’associazione sportiva richiedente a firma del legale rappresentante, in allegato documento identità, statuto, versamento concessione uso marchio con bonifico bancario coordinate Iban:  IT 36 Z 05262 79830 CC0131246076 intestato a: “ Giovanissimi del Salento A.P.S. – E.T.S. “ Banca Popolare Pugliese filiale di Neviano causale :  “Contributo per concessione uso marchio” da inoltrarsi all’Attenzione del Presidente del Comitato Promotore con raccomandata oppure consegnata a mano al seguente indirizzo: “Giovanissimi del Salento APS-ETS” Via Foggia, 13 73040 Neviano (Le) entro e non oltre le ore 24.00 del 31 gennaio di ogni anno solare. All’esterno del plico obbligatoriamente va inserita la seguente dicitura” Candidatura per l’organizzazione del torneo calcistico giovanile e relativa richiesta del uso del marchio Giovanissimi del Salento Coppa San Michele Arcangelo per l’anno sportivo es. 2016/2017”.

ART.10 Il partenariato sottoscritto in convenzione è da sotto intendere come supporto all’ espletamento ed alle finalità dell’ evento sportivo. L’ erogazione in denaro da parte del partner istituzionale e commerciale è da considerarsi di tipo liberale.

ART.11 Tutte le responsabilità amministrative, civili e penali sono attribuibili a chi dispone delle competenze dell’ esercizio esecutivo ovvero l’ organizzazione generale dell’ evento. In questo caso è spettante o al Comitato o alla società sportiva ricevente. Il Comitato provvederà una volta individuata la società in relazione ai criteri esposti all’art. 6 formalmente alla redazione dell’incarico dell’esercizio esecutivo e concessione marchio entro i 30 gg. dall’invio da parte della società richiedente al Comitato medesimo della documentazione completa richiesta. Può essere motivo di esclusione dall’iter di valutazione della richiesta la mancanza anche di uno degli adempimenti obbligatori , oppure di atti incompleti nella loro stesura e formulazione.

ART. 12 Il responsabile del trattamento dei dati personali in relazione agli ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/200 nella persona del Legale Rappresentante dell’Associazione di Promozione Sociale Giovanissimi del Salento con sede legale in Neviano (Le) Via Foggia, 13 73040 c.f.: 93132660759 è il Rag. Michele Giannotta.

ART.13 Qualsiasi controversia che insorgesse tra il Comitato promotore e organi esterni ovvero società sportive riceventi della concessione, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che seguirà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale. L’ arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in mancanza di accordo, entro 30 giorni la nomina dell’ arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Lecce.

ART.14 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto in quel di Neviano 18 Luglio 2019 IL PRESIDENTE

F.to Rag. Michele Giannotta

 

In allegato copia conforme in bianco e nero del marchio:

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