Statuto (vecchio)

STATUTO DI COMITATO

TITOLO I

Denominazione – sede

ART. 1

E’ costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 39 e

segg. del Codice civile, un comitato non riconosciuto, con lo scopo di organizzare tornei calcistici affiliati alla FIGC Settore Giovanile e Scolastico nelle seguenti categorie:

PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI, ALLIEVI di ambo sessi, da svolgere in località a discrezione del Comitato Promotore presso strutture idonee per la disciplina del giuoco calcio del territorio provinciale (stadi, campi comunali, palazzetti dello sport), in convenzione con le ASD locali che assume la denominazione ”GIOVANISSIMI DEL SALENTO COPPA SAN MICHELE ARCANGELO”

Il comitato ha la sede legale in NE VIANO Via Foggia n° 13 e ha durata fino a 2025.

Trascorso tale termine, l’assemblea straordinaria dei promotori potrà, tuttavia, prorogare la
durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità.

Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

TITOLO II
Scopo – Finalità
ART. 2

Il comitato, che ha come finalità la valorizzazione dei/lle giovani calciatori/ici salentini/e con i principi della sana appartenenza e competizione, del giusto spirito sportivo, del rispetto di sé e dei propri avversari attraverso l’organizzazione di tornei calcistici affiliati alla FIGC Settore Giovanile e Scolastico nelle seguenti categorie :PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI, ALLIEVI di ambo sessi, da svolgere in località a discrezione del Comitato.
Promotore presso strutture dichiarate idonee in termini di agibilità per la disciplina del giuoco calcio del territorio provinciale (stadi, campi comunali, palazzetti dello sport), persegue esclusivamente la finalità dell’integrazione e solidarietà sociale delle giovani generazioni e raccogliere fondi per la promozione e l’espletamento dell’attività calcistica in genere Esso intende operare nei seguenti settori sportivi: Calcio.

E’ fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione dì quelle ad
esse direttamente connesse.

 

TITOLO III

Promotori
ART. 3

Il numero dei promotori è illimitato.

Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi
dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e
capacità, a realizzarli,

E’ esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato.

La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.

 

ART. 4

Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita
domanda, al Comitato Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli
eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato.

In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la potestà.

All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la
tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di promotore a partire da tale
momento. L’eventuale rigetto delle domanda dovrà essere motivato e l’aspirante promotore potrà
ricorrere alla prima assemblea indetta.

 

ART. 5

La qualifica di promotore dà diritto;

  • a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in
    particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali
    regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

 

ART. 6

I promotori sono tenuti: alle cariche associativo è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

 

ART. 6

I promotori sorto tenuti:

  • All’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Comitato Esecutivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Perdita della qualifica di promotore
ART. 7

La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancalo versamento della quota
associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

 

ART. 8

Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Esecutivo con la
restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del promotore:

  • che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle
    deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
  • che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;
  • che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.
    Successivamente il provvedimento del Comitato Esecutivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, sì procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei promotori; mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio
    dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del promotore senza necessità di alcuna formalità.

 

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari
mediante lettera.

I promotori receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo
annuale versato.

 

TITOLO IV

Risorse economiche – Fondo Comune
ART. 10

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue
attività da:

  • quote e contributi dei promotori;
  • oblazioni dei sottoscrittori;
  • eredità, donazioni e legati;
  • riserve formate con utili;
  • altre riserve accantonate;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

 

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori
durante la vita del Comitato né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Esercizio Sociale
ART. 11

L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare
all’Assemblea dei promotori.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei promotori entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

 

TITOLO V

 

Organi del Comitato
ART. 12

Sono organi del Comitato:

  • l’Assemblea dei promotori
  • il Presidente
  • il Comitato Esecutivo

Assemblee
ART. 13

L’assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata
in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano del Comitato e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono
gli organizzatori (membri del Comitato Esecutivo).

 

ART. 14

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla
sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione
che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  • emanazione del programma
  • elezione del Presidente
  • nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo)
  • approvazione del rendiconto economico-finanziario;
  • approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  • approvazione di eventuali Regolamenti;
  • deliberazione in merito al rigetto e all’esclusione dei promotori

ART. 15

 

L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato nominando i liquidatori.

 

ART. 16

La convocazione deli ‘Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente
l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale
seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima
convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o gli Organizzatori io ritengano
necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno
un decimo dei promotori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto, in seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i promotori maggiorenni in regola con il versamento della
quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni promotore può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
promotore.

L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o
rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo
scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Organizzatori non hanno voto.
ART. 17

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o
dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Comitato Esecutivo
ART. 18

 

Il Comitato Esecutivo è composto dagli organizzatori, nominati dall’Assemblea dei promotori fra i
membri del Comitato; il numero degli organizzatori è determinato dall’Assemblea ed è compreso
fra un minimo di 3 ed un massimo di 11.

Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell’attuazione delle
deliberazioni assembleari.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Comitato Esecutivo:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari
  • redigere il rendiconto economico – finanziario;
  • predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  • stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano
    spettanti all’Assemblea dei promotori, ivi compresa la determinazione della quota associativa
    annuale;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

 

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della
adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono
adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta
ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Esecutivo provvede a
sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche
sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato Esecutivo, previa ratifica da
parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Direttivo non procederà a nessuna
sostituzione lino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro
dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno (a maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20
giorni l’assemblea perché provveda alla elezione dì un nuovo Comitato Esecutivo.

 

Presidente
ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato.

Il Presidente, eletto dall’Assemblea, ha il compilo di presiedere la stessa nonché il Comitato
Esecutivo, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l’attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delie deliberazioni del Comitato Esecutivo e in caso di urgenza ne
assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione
immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, in caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’Assemblea per l’elezione
del nuovo Presidente.

 

Collegio Sindacale
Art. 21

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene
eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non
promotori e resta in carica tre anni Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione del Comitato, la corrispondenza del
rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta
la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale, Promotori), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all’attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei promotori per lo consulta/ione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle
relative spese.

 

TITOLO VI
Scioglimento
ART. 23

Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il
voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di
tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’assemblea, all’atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l’organismo di controllo
preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di
pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge.

 

Clausola compromissoria
ART. 24

Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi o qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30
giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Lecce.

 

Norma finale
ART.25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

error: Contenuto Protetto