Vediamo come sono cambiate, a partire dal 2009, le norme regolamentari a cui fanno capo i casi di trasferimento e tesseramento dei giovani calciatori provenienti da Paesi esteri

Il tesseramento dei calciatori stranieri costituisce, da anni, uno degli argomenti di maggiore interesse per chi si occupa di calcio dilettantistico. Inoltre, la materia ha subito numerose riforme regolamentari tali da mutarne radicalmente le linee guida ed i principi da seguire qualora una società non professionistica intenda sottoporre a vincolo un minore straniero, anche perché, a seguito dell’intervento della F.I.F.A, quest’ultima svolge un ruolo centrale nella procedura in commento.

FINO AL 2009: COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FIGC
Sino al 2009, non esisteva una specifica disposizione o un regolamento organico che disciplinassero il cd. “primo tesseramento” di calciatori mai vincolati in precedenza a club appartenenti a Federazione estera. Conseguentemente, la competenza esclusiva in tale ambito spettava agli organismi interni della F.I.G.C., i quali si attenevano alle disposizioni delle N.O.I.F. ed al tenore dei Comunicati Ufficiali che annualmente, di solito nel mese di maggio, venivano pubblicati in proposito.

Alla luce di quanto sopra, la Federazione verificava la liceità della permanenza del minore in Italia, consistente nel possesso del permesso di soggiorno, la regolarità dell’iscrizione scolastica e l’esistenza di un soggetto che assolvesse agli obblighi derivanti dall’esercizio della potestà genitoriale, sovente svolti da un tutore nominato dal Giudice tutelare del Tribunale territorialmente competente.

Superfluo sottolinare come il contingente di minori stranieri che giungevano in Italia risultava certamente abnorme, essendo numerosissimi i ragazzi che, mai tesserati per società estere, giungevano nel nostro paese per motivi di studio, o turismo, spesso non accompagnati dai genitori, e, successivamente, rivelavano notevoli doti tecniche e particolare attitudine al giuoco del calcio, destando più di qualche sospetto circa la genuinità delle ragioni sottese all’arrivo in Italia.

L’INTERVENTO DELLA FIFA: LE CIRCOLARI DEL 2009
Siffatta proliferazione di tesseramenti di giovani talenti stranieri, che, per la prima volta, entravano a far parte di un club nostrano senza mai essere appartenuti ad altro sodalizio affiliato a Federazione diversa, indusse la F.I.F.A. a intervenire, mediante tre circolari, emesse tutte nel 2009, accompagnatorie di una radicale modifica del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e Trasferimenti dei calciatori. Modifiche ispirate ad un maggior rigore, con previsione di più rigorose prescrizioni per il tesseramento di minori stranieri.

In particolare, con la Circolare n. 1190, adottata il 20 maggio 2009, la F.I.F.A. annunciò l’insediamento di una sottocommissione in seno alla Players’ Status Commitee, competente a “esaminare ed eventualmente approvare ogni trasferimento internazionale di calciatori minorenni, nonché ogni primo tesseramento di un calciatore minorenne che non ha la nazionalità del paese in cui egli vorrebbe essere tesserato per la prima volta”.

Il parere di detta sottocommissione sarebbe stato pregiudiziale rispetto tanto al rilascio del Certificato Internazionale di Trasferimento (I.T.C. o cd. ‘transfer’) in caso di atleti minorenni quanto all’approvazione del primo tesseramento degli stessi. L’argomento fu, poi, approfondito con le circolari n. 1206 del 13 ottobre 2009 e n. 1209 del 30 ottobre 2009, che seguirono all’entrata in vigore, il 1° ottobre 2009, del nuovo Regolamento F.I.F.A., recante le modifiche regolamentari sopra indicate.

IL REGOLAMENTO FIFA 2009 LE LIMITAZIONI AL TESSERAMENTO DEI MINORI
Il Regolamento F.I.F.A. sullo Status e Trasferimenti dei calciatori stabilisce, quale principio generale, all’art. 19, che i trasferimenti internazionali di minori (o il primo tesseramento di minori stranieri) sono consentiti soltanto se (a) “i genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio’” (b) “Il trasferimento avviene all’interno del territorio dell’Unione Europea (UE) o dell’Area Economica Europea (AEE) e il giocatore ha un’età compresa fra i 16 e i 18 anni.

In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi: i) fornire al calciatore un’adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali; ii) garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l’attività professionistica; iii) adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all’interno della società, ecc.); iv) all’atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i succitati obblighi’; (v) “Il calciatore vive in una località ubicata ad una istanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società sarà quindi di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso”.

Tali norme sono vincolanti a livello nazionale, per cui devono essere adottate nei rispettivi regolamenti, senza modifiche o deroghe, da tutte le singole Federazioni riconosciute dalla F.I.F.A..Ogni operazione di trasferimento internazionale di minori, sia in ambito professionistico sia dilettantistico, o di primo tesseramento di minore straniero, doveva essere sottoposta al vaglio della sottocommissione F.IF.A.cui occorreva presentare, in una lingua ufficiale F.I.F.A. (inglese, francese, spagnolo o tedesco), tutti i documenti attestanti il rispetto dei requisiti di cui all’art. 19 del Regolamento F.I.F.A., come la prova della residenza dei genitori e dello svolgimento, da parte di questi, di attività lavorativa nel luogo dove il minore intendeva svolgere l’attività sportiva, nonché ogni informazione volta a dimostrare l’adeguatezza dell’alloggio, della formazione scolastica e sportiva del giovane atleta.

LA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE
Come agevolmente prevedibile, l’accentramento, in capo ad un unico organo centrale, dell’intera responsabilità, controllo e movimentazione dei trasferimenti e dei primi tesseramenti di minori stranieri di tutto il calcio mondiale, avrebbe comportato significative problematiche a livello di attuazione della nuova procedura, richiedendo tempistiche assolutamente inconciliabili con le esigenze dei club.

Per tale ragione, la F.I.F.A., con la Circolare n. 1209 del 30 ottobre 2009, ha deciso che la valutazione dei tesseramenti minorili poteva essere delegata, su richiesta delle singole Federazioni, a queste ultime, purché si limitasse al tesseramento di giovani calciatori “amateur” per società dilettantistiche, ferma restando, altresì, la competenza della sottocommissione F.I.F.A. allorquando si fosse presentata una fattispecie che coinvolgesse, anche indirettamente, un club professionistico.

Tra le varie, anche la F.I.G.C. chiese ed ottenne la delega relativa ai tesseramenti in ambito dilettantistico, istituendo una Commissione ad hoc ed autorizzando, per determinate pratiche, i Comitati Regionali ad evadere le posizioni di tesseramento, salva successiva verifica del predetto organo. Pertanto, per i primi anni di applicazione della riforma, ebbe luogo una scissione che, in situazioni quali quelle descritte, portò i club professionistici a rivolgersi, per il tramite dell’Ufficio Relazioni Internazionali della F.I.G.C., alla Sottocommissione F.I.F.A., mentre i sodalizi dilettantistici continuavano ad avere, quali interlocutori, gli organi F.I.G.C., seppure con una nuova e più dettagliata disciplina coincidente con quella approvata dall’organo internazionale ed obbligatoria per le singole Federazioni.

Nella prassi, si verificò una situazione per cui l’interpretazione degli organi interni si manifestò certamente più elastica di quella seguita dalla F.I.F.A., anche in ragione del necessario, legittimo e doveroso contemperamento delle norme dell’ordinamento sportivo con quelle vigenti in ambito statuale.

DAL 2013 TUTTI ALLA FIFA
Dalla stagione 2013/2014, poi, il coinvolgimento della sottocommissione F.I.F.A. è divenuto obbligatorio anche per il primo tesseramento di minori stranieri in ambito dilettantistico, con conseguente omogeneità del giudizio rispetto a soggetti che, con il medesimo status, chiedevano l’ingresso nel settore professionistico.

La pratica di tesseramento, infatti, esaminata in via preventiva dall’Ufficio Tesseramento F.I.G.C., deve, attualmente, essere trasmessa alla sottocommissione F.I.F.A. per le successive verifiche che possono determinare anche la revoca del vincolo. Ciò ha determinato maggiore rigore nella valutazione, anche da parte degli organi interni, in primo luogo atteso il necessario coinvolgimento della sottocommissione, in secondo luogo in quanto il Regolamento F.I.F.A. prevede la possibilità di sanzionare le Federazioni che autorizzino il tesseramento di minori stranieri in violazione delle norme internazionali (come recentemente accaduto alla RFEF nel caso Barcellona).

Oggi, pertanto, qualsivoglia club intenda effettuare il primo tesseramento di un minore straniero deve sottoporre lo stesso al vaglio di legittimità da parte della sottocommissione F.I.F.A. costituita presso la Players’ Status Committee.

LE MAGLIE SI ALLARGANO: TRIBUNALI NAZIONALI E CAS
Siffatto rigore interpretativo, tuttavia, non sempre ha incontrato la condivisione delle autorità giurisdizionali, tanto statuali quanto sportive. Si sono, infatti, presentate, nel corso degli anni, fattispecie di tesseramenti per i quali il criterio interpretativo, all’esito di azioni promosse dai diretti interessati avverso il rigetto del tesseramento, si è adattato ed è stato imposto dall’esterno, seppure, a tutt’oggi, le possibilità di deroghe rimangano esigue.

In particolare, in alcune occasioni, i tutori di giovani calciatori, ai quali era stato negato il tesseramento, si sono rivolti all’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale civile del luogo di residenza del minore), radicando cause antidiscriminatorie, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione). Oggetto dei ricorsi, la parità di diritti tra il minore straniero regolarmente soggiornante in Italia ed assistito dal tutore ed il coetaneo convivente con i propri genitori.

Tra le varie statuizioni, si ricorda che il Tribunale di Pescara, con ordinanza n. 656/2011 del 14 giugno 2011, riconobbe il diritto a tesserarsi di un minore giunto in Italia senza i genitori ed affidato ad una coppia, in quanto “occorre consentire il libero esercizio dei diritti riconosciuti al minore extracomunitario anche nello svolgimento dell’attività sportiva; avendo MR (nome fittizio, ndr) trovato in Italia non solo adeguata rete di assistenza e protezione materiale, ma anche giuridica, attraverso l’istituto dell’affidamento consensuale, e può dunque pretendere quella tutela che l’ordinamento interno (art. 2, 3 e 18 Cost.) e quello internazionale recepito gli garantiscono (CEDU, Convenzione di New York, Trattato UE)”.

Anche il Tribunale di Arbitrato per lo Sport di Losanna (CAS), massimo organo mondiale in ambito sportivo, ha recentemente stabilito, in un procedimento radicato dal club francese Girondins de Bordeaux avverso il diniego opposto dalla F.I.F.A. al tesseramento di un minore italiano proveniente da un club argentino, che “la lista delle eccezioni risultanti dall’art. 19, para 2, del Regolamento F.I.F.A. non sembra essere esaustiva. È stato anche deciso da un altro Collegio Arbitrale che l’art. 19, para 2, del Regolamento F.I.FA. poteva essere interpretato come contemplante l’applicazione di eccezioni non scritte“, eccezioni che, soprattutto nei tesseramenti che coinvolgono cittadini europei, impone una attenta valutazione caso per caso.

Sempre in ambito sportivo, la F.I.F.A. ha ormai legittimato una cd. “eccezione non scritta”, meglio individuata come “five years rule”, in forza della quale si consente il primo tesseramento di minore straniero, anche in mancanza dei requisiti previsti dall’art. 19 del Regolamento F.I.F.A., purché questi sia regolarmente soggiornante sul territorio dove ha sede il club di destinazione da almeno cinque anni.

CONCLUSIONI
La materia oggi trattata è una delle più complesse e delicate, in quanto necessita di un coordinamento, non sempre agevole, tra i principi di protezione dei minori e di contrasto alla loro discriminazione, nonché tra normative sportive internazionali e leggi vigenti in ambito statuale, differenti da paese a paese.

Proprio per tali ragioni, ferma l’opportunità di prevedere linee guida operanti in tutto il mondo, appare necessaria, affinché la ratio delle norme sia salvaguardata nel rispetto dei diritti fondamentali dei minori e delle legislazioni statuali, un’attenta disamina, caso per caso, da parte della F.I.F.A., che non potrà prescindere dalla valutazione delle peculiarità spesso derivanti non solo dalle circostanze di fatto, ma anche della disciplina in materia di immigrazione esistente nei singoli Stati.

Approfondimenti> Questioni interpretative
NUCLEO FAMILIARE E TUTORE
Una delle principali questioni emerse nel corso degli anni riguarda la legittimità o meno del tesseramento di un minore straniero che si sia trasferito senza genitori e venga affidato ad un tutore che, ai sensi dell’art. 357 del nostro Codice Civile, ‘ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni’, esercitando, nella sostanza, la potestà genitoriale.

La F.I.F.A., tuttavia, in linea generale, ha sempre rigettato (eccettuati i casi di trasferimenti o tesseramenti infraeuropei di calciatori ultrasedicenni, nei quali gli atleti possono spostarsi liberamente, purché siano garantiti determinati standard abitativi, scolastici e sportivi) le richieste di tesseramento che non prevedessero la presenza, al seguito del minore, del proprio nucleo familiare, non riconoscendo, di fatto, la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

L’organo internazionale ha affermato, in varie occasioni, il principio in forza del quale “le eccezioni contenute nell’art. 19, para 2, del Regolamento devono essere considerate esaustive. La giurisprudenza dei nostri organi competenti (precedentemente la Players’ Status Committee, incluso il suo Giudice Unico, attualmente la Sottocommissione) con riferimento alla protezione dei minori è molto rigida ed è stata confermata dal Tribunale Arbitrale per lo Sport (CAS) in più occasioni…in particolare, e tenendo in considerazione che la richiesta sembra riferirsi alla possibilità che venga riconosciuta una approvazione eccezionale al tesseramento del giocatore, che sembra essere arrivato in Italia per ragioni di studio e senza i propri genitori, richiamiamo l’art. 19, para 2, lett. a) del Regolamento, ai sensi del quale i calciatori minori possono trasferirsi in ambito internazionale nel caso in cui i loro genitori si trasferiscano nel Paese di appartenenza del nuovo club per ragioni non legate al calcio.

In questo contesto, intendiamo confermare che in linea con la costante giurisprudenza degli organi competenti, come regola generale, l’eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non consente l’eccezione al generale divieto di trasferimenti internazionali di giovani calciatori ai sensi del surrichiamato art. 19, para 2 a) del Regolamento”.

Allo stesso modo, l’organo F.I.F.A. ha più volte ribadito come l’eccezione di cui all’art. 19, para 2, lett. a), del Regolamento, che consente il primo tesseramento di minori stranieri nel caso in cui i genitori si siano trasferiti nel paese di appartenenza del nuovo club per ragioni indipendenti dal calcio, sia applicabile soltanto nel caso in cui – tranne situazioni straordinarie – a seguire il baby atleta siano entrambi i genitori, e non soltanto uno.
Fonte: Il  Calcio Illustrato

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