I PROVINI NEL SETTORE GIOVANILE

 

Le disposizioni della F.I.G.C.  relative ai provini per giovani calciatori sono rigorose e riguardano età dei ragazzi, modalità di svolgimento dei raduni e le necessarie autorizzazioni

In ambito di Settore Giovanile e Scolastico (S.G.S.), da sempre vengono organizzate sedute di allenamento e partite, disputate tra giovani atleti reclutati in un determinato ambito territoriale, allo scopo di consentire a Società, spesso professionistiche, di visionare i ‘campioncini in erba’ per allestire le proprie formazioni.
Tuttavia, in considerazione del proliferare di simili eventi, che spesso sono ispirati da finalità meramente economiche e speculative, anche da soggetti non appartenenti all’ordinamento federale, la F.I.G.C. prevede, in materia, un preciso iter da seguire, onde non incorrere nelle sanzioni previste dalle norme in vigore, che, purtroppo, troppo spesso non viene rispettato.

DISCIPLINA: C.U. N. 1 DELLA FIGC – SGS
La disciplina in materia di provini per giovani calciatori è stabilita dal Comunicato Ufficiale n. 1 della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico, che detta termini regolamentari, ma anche modalità operative, affinché il test sia svolto ‘in modo che i giovani calciatori coinvolti abbiano la possibilità di viverlo positivamente’. L’aspetto peculiare di tale disciplina consiste nella introduzione, a fianco del regolamento sostanziale, anche di principi etici che debbono essere rispettati in ragione dell’età dei partecipanti all’impegno. In particolare, si raccomanda, anzi viene ritenuto ‘indispensabile’, che ‘la società organizzatrice faccia in modo che il clima in cui si svolge sia “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità’.

MAI SOTTO I  12 ANNI
Il Comunicato Ufficiale, a scanso di equivoci o errate interpretazioni, chiarisce che ‘le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi (cosiddetti “provini”) per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”, a condizione che tali calciatori siano tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo. Si rende necessario stabilire il predetto limite minimo di età, in armonia con quanto previsto per l’attività delle categorie “Esordienti” e “Pulcini”, il cui carattere, eminentemente educativo e formativo, non consente di dar luogo a selezioni precoci’.
Pertanto, non è possibile effettuare selezioni che impegnino giovani di età inferiore a 12 anni, proprio per il carattere ludico che informa l’attività sportiva destinata ai bambini.
In particolare, si noti che la disposizione si coordina perfettamente con quanto stabilito dall’ordinamento FIFA (segnatamente il Regolamento sullo Status e Trasferimenti dei calciatori) che individua il periodo di formazione dei calciatori a partire dalla stagione del 12° compleanno, a nulla rilevando le attività precedenti, non riconosciute come agonistiche ma solo come avviamento al gioco del calcio.
Sempre lo stesso Comunicato, in proposito, dispone che “alla luce del carattere eminentemente promozionale e didattico di questa attività, è vietata l’organizzazione di “provini” (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 3.6, così come appare del tutto diseducativo, secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico, dare luogo a selezioni per attività di rappresentativa. Il mancato rispetto delle norme tecniche che regolano l’attività delle categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti potrà comportare parere negativo per la conferma o l’eventuale attribuzione di tipologia alle “Scuole di Calcio”.
Conseguentemente, l’effettuazione di raduni in violazione delle normative sui limiti di età può determinare non soltanto sanzioni disciplinari (ammende o inibizioni per i dirigenti) a seguito di deferimento, ma anche conseguenze sotto il profilo dell’attribuzione, da parte della FIGC, di particolari qualifiche, come quella di ‘Scuola Calcio’ riservate ai sodalizi che si distinguono per la crescita dei giovani calciatori.

RADUNI: NECESSITA’ DI AUTORIZZAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Per l’effettuazione dei raduni, è sempre necessaria l’autorizzazione, che il Comitato Regionale di appartenenza della società organizzatrice, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, deve rilasciare prima dell’organizzazione.
In particolare, la ‘richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno e deve specificare: a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con altre consorelle (in queste ultime ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni delle Società cointeressate); b) la categoria e le classi d’età interessate, la data e l’ubicazione del campo di gioco in cui verrà svolto il raduno e l’orario che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi; c) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli  delle Società co-interessate) opportunamente tesserati per le rispettive  società. d) il raduno nominativo dell’impianto omologato, nella sede della stessa società, presso cui il raduno deve essere obbligatoriamente organizzato; e) l nominativo del medico presente al raduno’.
Ovviamente, spetterà alle istituzioni federali svolgere ogni opportuna verifica affinché le strutture individuate per ospitare il raduno siano idonee al pari dei soggetti preposti alla conduzione ed al controllo dei giovani atleti.
La funzione di supervisione è esercitata, come detto, dai Comitati Regionali, che devono informare del raduno il Settore Giovanile e Scolastico almeno 5 giorni prima dello svolgimento del meeting, dopo aver “accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari”.
Di assoluta rilevanza, poi, in particolare alla luce di quanto già spiegato con riferimento ai principi etici, ritenuti centrali nella disciplina che ci occupa, la previsione secondo cui ‘in occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso”.

TUTTI CON NULLA OSTA. NO ALLA PARTECIPAZIONE DI EXTRAREGIONALI E NON TESSERATI
Tutti i giovani atleti partecipanti al raduno devono appartenere a Società aventi sede nella Regione in cui l’evento si svolge (o nella provincia immediatamente confinante) ed essere muniti di nulla osta (oltre, ovviamente, al certificato medico di idoneità alla pratica agonistica) rilasciato dal sodalizio di appartenenza. E’ inibita la partecipazione in mancanza di tali requisiti, oltre che “assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli  spogliatoi né al recinto di gioco’. Siffatta disposizione tende ad evitare la partecipazione e l’influenza di ‘mediatori’ che, troppo spesso, in passato, hanno organizzato – spesso avvalendosi di Società complici – e sfruttato tali occasioni per mere finalità economiche.

LA GIURISPRUDENZA FEDERALE
A fronte di tali precetti normativi, si osserva come la giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva sia piuttosto univoca nel sanzionare, con provvedimenti certamente afflittivi, comportamenti violativi della disciplina di settore. Ad esempio, recentissimamente, la Commissione Disciplinare Nazionale, con CU n. 105/CDN del 27 giugno 2013, ha inflitto inibizioni da 4 a 6 mesi a carico di dirigenti e ammende per le Società in quanto ‘i calciatori S. B. e V. J., per loro stessa ammissione, ebbero a partecipare allo stage, che si era tenuto fuori dalla Regione di appartenenza dei due giovani e che era stato gestito da associazioni non affiliate alla FIGC; siffatta partecipazione, già trasgressiva dei regolamenti perché attinente ad un evento privo dell’autorizzazione FIGC, era stata resa possibile dalla Società di appartenenza dei due calciatori, l’ASD E. B., che, anche in questo caso come nel precedente, aveva rilasciato per mano del presidente G. C. un nulla osta, che esponeva l’aggravante di essere stato dato ad una asserita Società, denominata C.S.R.S., anch’essa non affiliata FIGC e risultata inesistente. Per cui questo capo del deferimento va altresì accolto, ravvisandosi la sussistenza di tutte le violazioni ascritte ai deferiti’.
Allo stesso modo, con C.U. n. 96/CDN del 6 giugno 2013, lo stesso organo di giustizia ha inflitto la sanzione dell’inibizione per 4 mesi ad un dirigente e l’ammenda di € 4.000,00 a carico della Società di appartenenza per avere dato vita a provini per ragazzi di età inferiore a 12 anni, in mancanza dei requisiti ‘speciali’ previsti per beneficiare della deroga.
Altro esempio, anch’esso di poco tempo fa (a dimostrazione di come le fattispecie in esame siano frequenti), è costituito dal C.U. n. 94/CDN del 29 maggio 2013, con cui numerosi soggetti, tra essi anche Agenti di calciatori, hanno patteggiato inibizioni per almeno 4 mesi, a seguito dell’organizzazione, da parte di un sodalizio dilettantistico in concorso con una associazione non affiliata, denominata ‘Saranno Calciatori’, di provini non autorizzati dalla F.I.G.C.
Le varie motivazioni, di volta in volta addotte dai deferiti, in particolare la natura ludica dell’attività, l’assenza di una organizzazione tale da integrare un vero e proprio ‘raduno’, sono state pressoché costantemente rigettate dagli organi di giustizia.

CONCLUSIONI: INVESTIRE NEI SETTORI GIOVANILI PREMIA
In conclusione, anche l’analisi delle normative in materia di provini e raduni dimostra come la F.I.G.C. intenda fermamente privilegiare le Società che decidano di investire sul ‘vivaio’, puntando su strutture e personale d’eccellenza per la formazione dei giovani calciatori. Il riconoscimento di deroghe, che consentono di impiegare in raduni e provini atleti provenienti da fuori regione o addirittura minori di 12 anni, dimostra l’attenzione e l’apertura degli organi federali nei confronti di tali sodalizi. Non si può trascurare, inoltre, l’assoluta rigidità con cui gli organi di giustizia sportiva puniscono comportamenti ritenuti ‘assolutamente vietati’, come la partecipazione, a qualsiasi titolo, al raduno di soggetti non tesserati, onde evitare contaminazioni e salvaguardare, in ogni frangente, il ‘diritto al divertimento’ dei giovani calciatori in erba.
APPROFONDIMENTI

GIOVANI CALCIATORI IN PROVA

Diversa la disciplina, sempre contenuta nel C.U. n. 1 della F.I.G.C. – S.G.S., integrativo delle N.O.IF., qualora una società intenda sottoporre a prova un giovane calciatore, nell’ambito della propria attività, mediante partecipazione agli allenamenti delle squadre giovanili.
Il club, infatti, deve preventivamente richiedere ed ottenere l’autorizzazione al Comitato Regionale competente, non potendo in alcun modo impiegare il giovane atleta prima dell’emissione del benestare da parte dell’autorità competente.
Anche in questo caso, la disciplina non riguarda atleti di età inferiore a 12 anni, per i quali è precluso ogni ‘provino’, salva l’eccezione che tratteremo di seguito, né maggiori di 16 anni (la cui regolamentazione non compete al Settore Giovanile e Scolastico). Quanto ai criteri richiesti, vengono riproposti quelli in materia di raduni: il ragazzo dev’essere munito di nulla osta da parte della Società di appartenenza (ovviamente accompagnato dal certificato di idoneità alla pratica agonistica), oltre che risiedere nella Regione in cui si svolge il provino o in provincia limitrofa.
Riguardo ai provini da effettuarsi nell’ambito delle attività di un club (diversi, pertanto, dai raduni di cui si è detto nel paragrafo precedente), la disciplina prevede un trattamento di favore, che consente di derogare ai limiti di età e territoriali già indicati, qualora la compagine di riferimento integri particolari requisiti che ne dimostrino l’elevato standard delle strutture e la qualificazione del personale addetto alla formazione.
In particolare, “alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati specifici requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori residenti nella medesima regione di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni, e/o sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione. I requisiti richiesti sono i seguenti:
a. possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
b. presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
c. situazione disciplinare – relativa a tecnici e dirigenti della Società – adeguata;
d. presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport)”. In altre parole, la F.I.G.C., a fronte dei rigidi requisiti previsti per sottoporre giovani calciatori a selezioni, incentiva le Società a dotarsi di strutture di eccellenza nella cura del settore giovanile, consentendo deroghe ai club più virtuosi (dotati di tecnici qualificati, dirigenti attenti al rispetto delle norme

FOCUS SU > EXTRA-COMUNITARI E REGOLAMENTO FIFA

LA DISCIPLINA

Merita, infine, menzione l’art. 40bis delle N.O.I.F., disciplinante la sottoposizione a prova di extracomunitari di età inferiore a 16 anni, essendo richiesta, in tali casi, la preventiva comunicazione alla F.I.G.C. ed all’autorità di Pubblica Sicurezza, nonché l’autorizzazione della F.I.G.C., con pesantissime sanzioni, in difetto, a carico dei contravventori.
Tuttavia, la norma in esame, all’attualità, appare mal coordinata con la previsione del Regolamento FIFA sul Status e Trasferimenti del calciatori, segnatamente l’art. 19, che preclude il tesseramento di minorenni extracomunitari in maniera pressoché assoluta, tranne nel caso in cui questi si siano trasferiti in Italia al seguito della famiglia, per motivi indipendenti dal calcio.
Ragion per cui, atteso, peraltro, che l’interpretazione degli organi competenti in argomento è molto restrittiva, la sottoposizioni a provini di extracomunitari minori di 16 anni confligge e viene svuotata di significato dalle preclusioni contenute nel Regolamento FIFA.

 

Fonte: Il  Calcio Illustrato

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