La Federazione Italiana Pallavolo rende noto che, dando seguito a quanto anticipato nella nota stampa diramata in data 8 settembre riguardante l’evento denominato “prima tappa dell’Associazione Italiana Beach Volley Club Cup” tenutasi sabato 5 e domenica 6 settembre a Bellaria, nella giornata di ieri è stata formalizzata diffida nei confronti dell’AIBVC e dell’ASI.

La diffida, trasmessa in copia conoscenza al CONI e al Dipartimento Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, recita integralmente:

Il sottoscritto Bruno Cattaneo, quale Presidente della FIPAV – FEDERAZIONE ITALIANA Pallavolo, con sede legale in Roma, Via Vitorchiano, 89, domiciliato per la carica presso la sede federale,

PREMESSO

A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI -, autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già di competenza di una Federazione Sportiva Nazionale;

B) che la FIPAV come previsto dall’art. 2 del proprio Statuto ha per scopi istituzionali la promozione, il potenziamento, l’organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley;

C) che codesta associazione diffonde sul proprio sito web informazioni dettagliate in ordine alla “AIBVC Cup” quale “primo circuito organizzato sotto l’egida dell’AIBVC, Associazione Italiana Beach Volley Club, e ASI.” (doc.1);
D) che in tale sito si dichiara che “Tutti gli eventi saranno organizzati con presenza contingentata del pubblico in base alle normative delle regioni che ospitano il torneo e con la massima attenzione e il massimo rispetto dei protocolli emanati dall’ASI, l’Ente a cui AIBVC è affiliato, in base alle regole dettate dal Comitato Tecnico Scientifico per garantire la sicurezza a tutti coloro che parteciperanno, sia in veste di giocatori che di tecnici, di addetti ai lavori o di semplici spettatori.”
E) che dal medesimo sito si evince chiaramente che trattasi di attività competitive con connotazione agonistica di alto livello e non ludico ricreativa o di base;
F) che , infatti, viene indicato, tra l’altro che “A settembre inizieranno i tornei a coppie per gli atleti agonisti.” e che “Da ottobre invece inizierà il campionato per Società la cui struttura prevederà una fase iniziale “territoriale” di 3 giornate (24/25 ottobre, 28/29 novembre, 30/31 gennaio 2021), una fase “interregionale” di 2 giornate (27/28 febbraio e 27/28 marzo) e la finale prevista nel weekend del 1 e 2 maggio 2021. Il Campionato per Società è suddiviso nelle categorie: Under 17 M&F, Under 20 M&F, Amatori M&F, Over 45 maschile, Over 35 femminile. Per tutto l’inverno, oltre al Campionato per Società, proseguirà il campionato a coppie con diversi livelli di svolgimento in base al montepremi, al livello tecnico ed alla formula di partecipazione. Il campionato a coppie sarà organizzato in una fase invernale (Italian Winter Tour) e una fase estiva (Italian Summer Tour) con una classifica individuale definita sulla falsariga di quella dell’FIVB.”
G) che risulta inoltre che AIBVC ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva ASI (Associazioni Sportive-Sociali Italiane) con il quale è stata sancita la creazione del “Settore Beach Volley” di ASI;
H) che, infatti, l’evento denominato “prima tappa dell’Associazione Italiana Beach Volley Club Cup” si è tenuto sabato 5 e domenica 6 a Bellaria;
I) che gli obiettivi di AIBVC sarebbero, tra gli altri:
-la creazione di un campionato per società

-lo sviluppo dell’attività giovanile tramite eventi, tornei e la collaborazione con le scuole

-la creazione di un circuito di tornei a coppie di alto livello

-la formazione tecnica degli allenatori

-la formazione di un settore arbitrale e dei delegati tecnici

-la diffusione del beach volley su tutto il territorio nazionale

-la tutela dell’attività delle società e delle figure che in esse operano (dirigenti, tecnici e collaboratori)

-la fornitura di servizi di consulenza per la realizzazione e la gestione degli impianti sportivi dedicati agli sport da spiaggia

L) che è stato documentato che la suddetta attività, illegittimamente ed abusivamente svolta in violazione delle disposizioni che disciplinano le competenze degli Enti sportivi, è stata avviata, nella tappa di Bellaria, anche senza il rispetto dei protocolli di prevenzione COVID -19 stabiliti per le attività agonistiche di tal genere (doc.2);

M) che in base all’art.26 dello Statuto del CONI e al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014 (Articolo 1) “1. Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Associazioni a livello nazionale, nonché le Associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività motorie – sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI – NADO. Il loro statuto stabilisce l’assenza dei fini di lucro e garantisce l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità. 2. Gli EPS ai fini sportivi sono costituiti da associazioni e/o società sportive.”;

N) che, in assenza di qualunque convenzione o accordo con la FIPAV, i soggetti in indirizzo pubblicizzano e svolgono illegittimamente attività sportiva di competenza della FIPAV;

O) che le modalità di svolgimento di tali attività pongono in serio pericolo la salute pubblica e le attività federali, posto che trattasi in parte di soggetti che poi partecipano o possono partecipare anche ad attività FIPAV;

P) che in base ai vigenti regolamenti federali del beach volley valevoli per tutti i tesserati FIPAV …”l’eventuale partecipazione a gare e tornei di beach volley non autorizzati dalla Federazione Italiana Pallavolo costituisce infrazione disciplinare”… rende noto che verranno presi provvedimenti nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione.”

Tanto premesso la FIPAV

DIFFIDA

i soggetti in indirizzo a voler interrompere immediatamente l’attività torneistica di cui in premessa nonché a cessarne la promozione e divulgazione della stessa con qualunque strumento di informazione, avvertendo che, in difetto, sarà interessata l’Autorità giudiziaria;

INVITA
le Autorità destinatarie per conoscenza a voler esercitare i poteri di vigilanza rispettivamente attribuiti in base alle competenze spettanti ed ad adottare i conseguenti provvedimenti a tutela della salute degli atleti, dei cittadini e delle attribuzioni istituzionali della Federazione scrivente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *