Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 13 gennaio 2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
TARANTO F.C. 1927 S.R.L. – REAL AVERSA 1925 Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. REAL AVERSA 1925, con il quale si chiede che venga accertata e dichiarata “l’irregolarità del terreno di gioco Miani di Ginosa” e per l’effetto inflitta al TARANTO CALCIO F.C. 1927 S.r.l. la punizione della perdita della gara in esame, ovvero, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento parziale, disporre la ripetizione della gara;
– lette le controdeduzioni inviate dalla TARANTO CALCIO F.C. 1927 S.r.l., secondo le quali il reclamo si configura “inammissibile e/o improcedibile prima ancora che pretestuoso ed infondato”;
– rilevato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co.1 e 67, co.4 del C.G.S. codesto Giudice può giudicare della regolarità del campo a condizione che il ricorso degli interessati sia “preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio gara, dalla società all’arbitro”.
– rilevato che, nonostante la diversa ricostruzione offerta e meramente asseverata dalla reclamante, il supplemento di rapporto depositato dall’Arbitro unitamente al referto di gara è inequivoco nell’affermare che: “La gara è iniziata con 10 minuti di ritardo, a causa di una richiesta scritta presentata da parte della società ospitata (Real Aversa) con la quale la stessa richiedeva la verifica
delle dimensioni del campo”, ma che nel mentre la terna era intenta a procedere al necessario rilievo metrico, “la società ospitata ritirava la richiesta stralciando la richiesta scritta precedente formulata”.
– rilevato che sempre alla luce del referto arbitrale, una nuova richiesta veniva presentata dalla società reclamante al direttore di gara solo nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, secondo una tempistica che non consentiva più alcuna verifica di eventuali irregolarità già esistenti all’inizio della gara.
P.Q.M.
Delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo per irregolarità procedurale;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore del TARANTO CALCIO 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. REAL AVERSA.