L’affidamento in gestione avverrà mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
Questa è in sintesi la scelta intrapresa dalla Commissione Straordinaria del Comune di Neviano
per l’utilizzo degli impianti di proprietà pubblica da destinare alle attività sportive.
Nella Deliberazione n° 6 del 14/02/2024 che accompagna il “
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, FISICO-MOTORIE E LUDICO-MOTORIO-RICREATIVE PER TUTTI E MODALITÀ DI GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI” si fa esplicito riferimento ad una  conditio sine qua non, orbene nel dettaglio:

” La scelta dell’affidatario che tenga conto :** dell’esperienza nel settore,** dell’affidabilità economica,** dell’assenza di posizioni debitorie nei confronti dell’ente affidatario, **della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, **della compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’Impianto,** dell’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, dell’anzianità di affiliazione a FSN, a EPS riconosciuti dal CONI e/o dal CIP ( Comitato Italiano Paraolimpico )(art. 20 comma 1 L.R. 33/06).
Requisiti molto stringenti che restringono i potenziali partecipanti alla futura gara, alle associazioni e società patrimonializzate, professionalizzate con risorse qualificate, con una presenza in percentuale molto alta all’interno dell’associazione di istruttori ed educatori in possesso di patentini federali, regolarmente inquadrati stante l’ultima riforma dello Sport dilettantistico e non. Gli interventi legislativi che riguardano società ed associazioni sportive, sia dilettantistiche che professionistiche, originano dalla Legge Delega n. 86/2019, la cui attuazione è stata normata dai D. Lgs. n.36 e n.39/2021, successivamente modificati dal decreto n.163/2022 è entrato in vigore il 1° di luglio con il Decreto Milleproroghe.
Anche perchè le organizzazioni sportive rientrano nel Terzo Settore e si avvalgono dello status di no profit, ma di fatto il legislatore le equipara alle imprese sociali che sono principalmente le cooperative; quest’ultime svolgono sì un compito di mutualità verso i propri soci, ma in sede di redazione di bilancio se hanno prodotto degli utili il 2% di essi per legge va accantonato in riserva legale e gli altri possono essere tranquillamente redistribuiti ai soci stessi che ne detengono le azioni e le quote di essa.
E’ proprio qui che si configura un interesse economico degli attori partecipanti a un ente giuridico del Terzo Settore.
Comunque sarebbe opportuno che vi sia un ulteriore discernimento tra associazioni che non hanno realmente attività economica anche indiretta, e altre che fatturano sia attivamente e passivamente.

Michele Giannotta