Nuove misure di fiscalità di vantaggio per chi dona denaro e beni agli ETS (Enti del Terzo Settore).

CODICE DEL TERZO SETTORE

Agevolazioni fiscali per le persone fisiche:

-donazioni in denaro e in natura detraibili al 30% fino ad un massimo di 30.000€ per ciascun periodo di imposta.

-in caso di donazioni in favore delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) l’aliquota sale al 35%.

-In alternativa le donazioni in denaro o in natura sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Agevolazioni fiscali per le aziende e enti:

-donazioni in denaro e natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e rimozione del limite imposto dalla normativa precedente (70.000 euro/annui).

-se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato,l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d’imposta successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili da parte delle ODV (Organizzazioni di Volontariato), delle APS  (Associazioni di Promozione Sociale) e dalle Onlus a partire dal 1 gennaio 2018. Per gli altri ETS (Enti del Terzo Settore) si applicano a partire dalla loro iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti non si considerano ricavi se ceduti a ETS (Enti del Terzo Settore): la norma di riferimento rimane la legge 166/16 relativa alla donazione e alla distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

DEFINIZIONE

Il donatore è favorito perché:

-ha diverse modalità di risparmio fiscale.

-le somme donate a soggetti ritenuti meritevoli non vengono più considerati nella sua disponibilità e quindi si riduce l’impatto delle imposte sulle donazioni

-la deduzione riduce l’imponibile del contribuente

-la detrazione permette di ridurre direttamente l’imposta

Deduzioni e detrazioni possono essere vincolate a tetti massimi percentuali e/o assoluti.

ABROGAZIONI

La “più dai, meno versi” (Art 14, DL 35/05) per sola parte relativa alle Onlus (incluse Organizzazioni di Volontariato e Cooperative Sociali) e alle Associazioni di Promozione Sociale è abrogata dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice del Terzo settore (3 agosto 2017).

Dal 1 gennaio 2018 vengono abrogate le altre agevolazioni riconosciute a coloro che donano a favore delle APS (persone fisiche e aziende).

ENTRATA IN VIGORE

ENTRATA IN VIGORE: A partire dal 1 gennaio 2018 per le sole ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS  (Associazioni di Promozione Sociale) e Onlus.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, in particolare art.83.

Fonte: Italianonprofit.it

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