A) RISULTATI DI GARE
Si rende noto il risultato della gara sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE BKT
Gara del 27 ottobre 2019 – Nona giornata andata
Cremonese-Frosinone 1-1
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui
di seguito riportate:
” ” ” N. 17
SERIE BKT
Gare del 25-26-27 ottobre 2019 – Nona giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori
delle Società Ascoli, Livorno, Pescara e Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art.
25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio
settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al termine della
gara, lanciato all’indirizzo degli Ufficiali di gara, mentre uscivano dal terreno di giuoco,
numerose palle di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ZAMPANO Francesco (Frosinone)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Contenuto Protetto